Le pratiche di revenge porn o diffusione non consensuale di materiale intimo hanno un gravissimo impatto sulle vittime. Esse infatti, in primo luogo, patiscono importanti sofferenze psicologiche, quali stress emozionale e stati di ansia, nonché pensieri volti al suicidio. In numerosi casi, poi, soprattutto quando la diffusione di tali contenuti è accompagnata dall’indicazione di informazioni personali sulla persona coinvolta (nome, cognome, indirizzo, numero di cellulare ecc.), quest’ultima si trova ad essere bersaglio di stalking, attacchi sessuali, molestie di ogni genere, telefonate, hate crimes ecc.
Altra conseguenza frequente è poi la perdita del lavoro, nonché la difficoltà nel trovare nuove occupazioni: la pubblicazione di contenuti intimi e sessualmente espliciti legati a una determinata persona, infatti, sovente finisce per intaccare la “online reputation” della persona stessa, e ciò comporta spesso importanti problemi lavorativi.
A Partire dal 2019 è stata inserita nel Codice penale italiano una norma ad hoc sul fenomeno, che sia in grado di tutelare le vittime di questa manifestazione d’odio.
Il nuovo articolo 612-ter del Codice Penale è intitolato infatti “diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti”. L’articolo sanziona con la reclusione da uno a sei anni, e con multa da €5.000 a €15.000 chi:
A. dopo aver realizzato o sottratto immagini o video sessualmente espliciti, destinati a rimanere privati, li invii, consegni, ceda, pubblichi o diffonda immagini senza il consenso delle persone rappresentate;
B. avendo ricevuto o comunque acquisito immagini o video a contenuto sessuale esplicito, destinati a rimanere privati, li invii, consegni, ceda, pubblichi o diffonda senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.
IL SEXTING
Il problema del revenge porn è spesso collegato al fenomeno del sexting, un neologismo che deriva dalla fusione delle parole inglesi sex (sesso) e texting (inviare messaggi elettronici). Questo termine indica lo scambio mediante l’uso di strumenti telematici, di messaggi, immagini e video sessualmente espliciti, e la loro pubblicazione sui diversi social network e app di messaggistica.
Il sexting viene definito primario nella condizione in cui una persona invii del materiale sessualmente esplicito di se stesso, mentre si ha sexting secondario nel momento in cui il materiale sessualmente esplicito che ritrae un’altra persona venga inoltrato a uno o più individui.
La condotta del sexting diventa penalmente perseguibile nel momento in cui si effettuano o si utilizzano foto, video sessualmente esplicite di un’altra/altre persone o di sé con altra/altre persone con o senza consenso di queste e, successivamente, e successivamente si diffondono senza il valido consenso di queste.