Fonti di diritto internazionale (ICCPR, ICERD, CEDU)
IL PATTO INTERNAZIONALE SUI DIRITTI CIVILI E POLITICI E LA CONVENZIONE INTERNAZIONALE SULL’ELIMINAZIONE DI OGNI FORMA DI DISCRIMINAZIONE RAZZIALE
La libertà di espressione e di opinione ricopre oggi un ruolo fondamentale nelle contemporanee società democratiche. Essa è pertanto tutelata da una vasta gamma di strumenti giuridici fondamentali per il diritto internazionale, quali la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948 e il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici del 1966.
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (1948)
Art. 19: |
Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere. |
Patto internazionale sui diritti civili e politici (1966) (ICCPR)
Art. 19: |
1. Ogni individuo ha diritto a non essere molestato per le proprie opinioni. 2. Ogni individuo ha il diritto alla libertà di espressione; tale diritto comprende la libertà di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni genere, senza riguardo a frontiere, oralmente, per iscritto, attraverso la stampa, in forma artistica o attraverso qualsiasi altro mezzo di sua scelta. 3. L’esercizio delle libertà previste al paragrafo 2 del presente articolo comporta doveri e responsabilità speciali. Esso può essere pertanto sottoposto a talune restrizioni che però devono essere espressamente stabilite dalla legge ed essere necessarie: a) al rispetto dei diritti o della reputazione altrui; b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell’ordine pubblico, della sanità o della morale pubbliche. |
Art. 20: |
1. Qualsiasi propaganda a favore della guerra deve esser vietata dalla legge. 2. Qualsiasi appello all’odio nazionale, razziale o religioso che costituisca incitamento alla discriminazione, all’ostilità o alla violenza deve essere vietato dalla legge. |
Ciononostante, la comunità internazionale ha riconosciuto la necessità di applicare dei limiti e dei freni a questo diritto: un uso indiscriminato della libertà di espressione può, in effetti, evolvere in abusi lesivi di altrui diritti umani parimenti fondamentali. In effetti, il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici sottolinea che l’esercizio della libertà di espressione comporta “doveri” e “responsabilità sociali” (articolo 19, paragrafo 3). Il fenomeno dell’hate speech costituisce un perfetto esempio di abuso della libertà di espressione, in quanto determina la lesione di una serie di diritti e della reputazione delle persone appartenenti alle minoranze contro cui esso è rivolto. Sulla scia di questa considerazione, lo stesso Patto richiede agli Stati contraenti di vietare “qualsiasi appello all’odio nazionale, razziale o religioso che costituisca incitamento alla discriminazione, all’ostilità o alla violenza” (articolo 20, paragrafo 2).
La presa di posizione della comunità internazionale contro il fenomeno dell’hate speech, tuttavia, emerge in modo particolare dall’articolo 4 della Convenzione Internazionale sull’Eliminazione di ogni forma di Discriminazione Razziale (1965).
La Convenzione, come suggerito dal nome, si concentra in particolare sulla lotta alle forme di discriminazione su base etnico-razziale, e ignora pertanto altre forme di odio baste sulla religione, sul genere, sull’identità di genere, sull’orientamento sessuale etc.
Convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (1965) (ICERD)
Art. 4: |
Gli Stati contraenti condannano ogni propaganda ed organizzazione che s’ispiri a concetti ed a teorie basate sulla superiorità di una razza o di un gruppo di individui di un certo colore o di una certa origine etnica, o che pretendano di giustificare o di incoraggiare ogni forma di odio e di discriminazione razziale, e si impegnano ad adottare immediatamente misure efficaci per eliminare ogni incitamento ad una tale discriminazione od ogni atto discriminatorio, tenendo conto, a tale scopo, dei principi formulati nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e dei diritti chiaramente enunciati nell’art. 5 della presente Convenzione, ed in particolare: a) a dichiarare crimini punibili dalla legge, ogni diffusione di idee basate sulla superiorità o sull’odio razziale, ogni incitamento alla discriminazione razziale, nonché ogni atto di violenza, od incitamento a tali atti diretti contro ogni razza o gruppo di individui di colore diverso o di diversa origine etnica, così come ogni aiuto portato ad attività razzistiche, compreso il loro finanziamento; b) a dichiarare illegali ed a vietare le organizzazioni, le attività di propaganda organizzate ed ogni altro tipo di attività di propaganda che incitino alla discriminazione razziale e che l’incoraggino, nonché a dichiarare reato punibile dalla legge la partecipazione a tali organizzazioni od a tali attività; c) a non permettere né alle pubbliche autorità, né alle pubbliche istituzioni, nazionali o locali, l’incitamento o l’incoraggiamento alla discriminazione razziale. |