I discorsi d’odio (hate speech) costituiscono un fenomeno diverso rispetto ai c.d. “delitti contro l’onore”, i quali sono considerati all’interno di un capo appositamente dedicato del codice penale italiano. Fino alla promulgazione del decreto legislativo n. 7/2016, il quale ha depenalizzato una serie di reati contenuti nel codice, questa categoria di delitti comprendeva i reati di ingiuria (art. 594 c.p.) e di diffamazione (art. 595 c.p.). L’ingiuria oggi non è più un delitto, ma costituisce comunque, ai sensi del d.lgs. n. 7/2016, un illecito civile.
È bene sottolineare come ingiuria e diffamazione si distinguano dai discorsi d’odio per due fondamentali caratteristiche:
- Non sono caratterizzate necessariamente da contenuti di odio razziale, etnico e/o religioso
- Laddove gli artt. 604-bis e 604-ter c.p. fossero estesi a tutela delle minoranze sessuali, i delitti contro l’onore si distinguerebbero dalle predette norme anche per l’assenza di contenuto necessariamente discriminatorio sulla base dell’orientamento sessuale e/o dell’identità di genere;
- Sono sempre necessariamente rivolte a uno o più soggetti passivi determinati o comunque individuabili (l’art. 604-bis, invece, prevede la punibilità di discorsi d’odio che siano rivolti a un gruppo razziale, etnico o religioso senza che siano tuttavia rivolti a uno o più soggetti determinati).
Ingiuria (art. 594 c.p. abr.):
L’articolo 594 del codice penale definiva l’ingiuria come la condotta di chi offenda l’onore o il decoro di una persona presente.
- Nozione: offesa all’onore (in senso soggettivo) o al decoro;
- Presenza della persona ingiuriata;
- Condotta depenalizzata: introduzione della sanzione pecuniaria civile ai sensi del d.lgs. n. 7/2016.
Diffamazione (art. 595 c.p.):
L’articolo 595 del codice penale sanziona la condotta di chiunque, fuori dei casi previsti dalla legge come ingiuria, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione. La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a euro 1.032.
- Offesa alla reputazione (onore in senso oggettivo);
- Assenza della persona diffamata;
- Uditorio composto da più di una persona.