L’espressione revenge porn, di origine angloamericana, è entrata negli ultimi anni nel nostro linguaggio comune. Essa, tuttavia, si presta a diverse interpretazioni e ambiguità.

  • In senso stretto e letterale, il revenge porn (che può essere tradotto con il termine “pornografia vendicativa”) fa riferimento alla pubblicazione di immagini intime e/o sessualmente esplicite, ritraenti l’ex partner, con lo scopo di punirlo o umiliarlo:
    • Claudio e Marta, entrambi maggiorenni, si sono lasciati in maniera particolarmente burrascosa: Claudio, come forma di vendetta personale, invia ai suoi amici e successivamente pubblica in rete un video sessualmente esplicito ritraente la coppia in un momento di intimità; oppure, Claudio invia all’interno di un gruppo costituito su una app di messaggistica alcune fotografie di nudo inviategli da Marta nel corso della loro relazione affettiva.
  • In senso lato, l’espressione revenge porn indica oggi tutte le forme di “pornografia” non consensuale o, più correttamente, di diffusione illecita e non consensuale di immagini o video intimi e/o sessualmente espliciti. Immagini e video nati non per essere pubblicati o condivisi, che al momento della loro creazione quindi erano basati sulla volontà dei protagonisti/autori di non essere diffusi ma solo conservati privatamente. Se due persone maggiorenni decidono di realizzare in modo consensuale un video esplicito a sfondo sessuale e conservarlo per loro questo non costituisce reato. La situazione diventa reato nel caso uno dei due diffonda il contenuto prodotto senza il consenso dell’altro/a.

QUALI SONO LE FORME DI DIFFUSIONE ILLECITA E NON CONSENSUALE DI IMMAGINI INTIME?

  1. La pratica di “sextortion”, ossia la pratica di hackerare i cloud o i dispositivi di personaggi pubblici o famosi allo scopo di estorsione mediante minaccia di pubblicare contenuti intimi, privati e/o sessualmente espliciti;
  2. Il caso di giovani ragazzi che inviino ai coetanei immagini o contenuti intimi ritraenti la propria ragazza (o ragazzo) al semplice scopo di vanteria/vendetta;
  3. Il caso di caricamento di contenuti intimi su portali hard allo scopo di trarne un vantaggio economico legato al numero di visualizzazioni.

E’ un fenomeno che interessa anche i minorenni? Cosa succede se sono coinvolti dei minorenni?

Dalle ultime ricerche risulta in forte crescita la pratica di realizzazione e diffusione di foto o video a sfondo sessuale tra i minorenni. Essi, data la loro giovanissima età, spesso sono utenti poco consapevoli e non interessati alle future conseguenze dannose derivanti dal non corretto uso delle tecnologie. La condivisione, su base consensuale, di materiale autoprodotto a sfondo sessuale ( foto o video), viene percepita come una forma di affermazione della propria sessualità nel gruppo dei pari, accompagnata dall ingenua credenza che non ne deriveranno diffusioni virali. Proprio per questi motivi, i minorenni sono considerati dalla giurisprudenza soggetti vulnerabili. Destinatari di tutele rafforzate, non solo attraverso la legge, ma tramite la creazione di specifici percorsi giuridici a seconda dei casi e delle parti coinvolte.