- Parziale trasposizione del fenomeno del bullismo dal mondo offline all’online
- Molteplicità delle forme:
- Flaming;
- Harassment;
- Denigration (e cyberbashing/happy slapping);
- Impersonation;
- Outing and trickery.
- Potenziali rimedi sanzionatori:
- Risarcimento civilistico dei danni (ex art. 2043 del codice civile);
- Applicabilità, secondo i casi, di fattispecie penali (quali: molestie, minaccia, atti persecutori, estorsione, diffamazione, lesioni, sostituzione di persona, furto d’identità digitale, trattamento illecito di dati etc.)
LA LEGGE N. 71/2017 SULLA PREVENZIONE E SUL CONTRASTO AL CYBERBULLISMO
Art. 1, comma 1, legge n. 71/2017 (Finalità e definizioni) |
1. La presente legge si pone l’obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l’attuazione degli interventi senza distinzione di età nell’ambito delle istituzioni scolastiche. 2. Ai fini della presente legge, per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo. 3.Ai fini della presente legge, per «gestore del sito internet» si intende il prestatore di servizi della società dell’in-formazione, diverso da quelli di cui agli articoli , e del , che, sulla rete internet, cura la gestione dei contenuti di un sito in cui si possono riscontrare le condotte di cui al comma 2. |
Risposte introdotte dalla legge n. 71/2017
- Procedura di ammonimento
- Riferimento esplicito alla normativa in materia di ammonimento prevista con riferimento al delitto di atti persecutori;
- Possibile fino a che non sia stata sporta querela per ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito di dati personali.
- Procedura per la “tutela della dignità del minore“:
- Istanza promossa al titolare del trattamento dati o al gestore del servizio online per l’oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti di cyberbullismo;
- Intervento del Garante per la protezione dei dati personali in caso di inerzia.