Art. 612-ter c.p. (Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti), commi 1-2 |
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000. La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento. La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d’ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio. |
Comma 1
- L’agente deve:
- Aver partecipato alla produzione delle immagini o dei video sessualmente espliciti;
- Essersi procurato tali materiali contro la volontà delle persone ritratte
- Il fine dell’agente è indifferente
Comma 2
- L’agente può essere chiunque abbia in qualunque modo ricevuto o acquisito le immagini o i video
- Vi deve essere il fine di cagionare nocumento alla persona ritratta
Elementi comuni
- Destinazione privata delle immagini o video
- Assenza del consenso delle persone rappresentate