Art. 612-bis c.p. (Atti persecutori): |
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o mole-sta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all’articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio. |
Elementi costitutivi della fattispecie
- Condotte reiterate di minaccia o molestia:
- Sufficienti due episodi;
- Minaccia: prospettazione di un male futuro o prossimo;
- Molestia: attività che alteri dolorosamente o fastidiosamente l’equilibrio psicofisico normale di un individuo;
- Sussistenza di almeno uno dei seguenti eventi alternativi:
- Perdurante e grave stato di ansia o di paura;
- Fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona legata comunque alla vittima da una relazione affettiva;
- Costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita
Circostanze aggravanti
- Aumento della pena fino a un terzo se:
- Il fatto è commesso da:
- Coniuge (o parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso), anche se separato o divorziato;
- Persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa
- Il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici (cyberstalking);
- Il fatto è commesso da:
- Aumento della pena fino alla metà se:
- Il fatto è commesso in danno di:
- Minore;
- Donna in stato di gravidanza;
- Persona con disabilità;
- Il fatto è commesso con armi;
- Il fatto è commesso da persona travisata.
- Il fatto è commesso in danno di:
Aspetti processuali
- Procedibilità generalmente a querela della persona offesa
- Procedura di ammonimento (Art. 8 d.l. n. 11/2009):
- Procedura amministrativa ammessa fino a che non sia stata sporta querela;
- Ammonizione orale da parte del questore;
- In caso di mancata ottemperanza dell’ammonizione:
- Perseguibilità di ufficio;
- Aumento di pena.